Una nuova frontiera della soggettività: i diritti degli enti naturali

Se il fiume e i ghiacciai sono persone giuridiche

di Rodrigo Míguez Núñez

dal numero di novembre 2017

Chi studia le materie giuridiche sa bene che l’essere umano vivente è conosciuto, sub specie iuris, con i termini di persona fisica e soggetto di diritto. Tale condizione si collega alla capacità giuridica che si acquista, nella generalità degli ordinamenti, con l’evento della nascita. Il nesso tra la vita biologica e la soggettività è un elemento nodale nel pensiero giuridico occidentale: la semplice qualità umana è sufficiente a rendere il soggetto titolare di un insieme di diritti e di garanzie che si collegano immediatamente alla sua personalità. L’essere umano vivente è perciò il necessario punto di riferimento degli effetti delle istituzioni e diviene l’ovvio soggetto di qualunque costruzione normativa.
Se quanto detto è assiomatico, potrebbe lasciare perplessi la dilatazione del soggetto che da certo tempo avviene nei confronti della natura e dei suoi singoli componenti. Il 20 marzo del 2017 l’Alta Corte dell’Uttarakhand (Nainital, India) ha sottoscritto un’ordinanza in cui dichiara che i fiumi Gange e Yamuna “respirano, sostengono e vivono con le diverse comunità dalle montagne al mare” sicché “esiste il massimo vantaggio nel conferire loro lo status di persona vivente/entità legale”. Di conseguenza, i due fiumi, i loro affluenti, flussi e ogni acqua naturale che scorre con flusso continuo o intermittente da essi, sono dichiarati juristic/legal persons/living entities “con tutti i corrispondenti diritti, doveri e responsabilità di una persona vivente”. Dieci giorni più tardi, la stessa Corte ha sancito per i ghiacciai dell’Himalaya la qualità di legal person.

Quanto accaduto in India si colloca in stretta relazione con la soluzione prospettata da una legge varata dal parlamento neozelandese (The Whanganui River Claims Settlement Bill, 16/03/2017) la quale, facendo seguito a un precedente accordo fra lo stato e il popolo maori, ha riconosciuto al fiume Te Awa Tupua (nome dato al fiume Whanganui dai maori) lo status di legal person, in ragione della sua unione mistica con i gruppi indigeni lì stabiliti. Analogamente, una sentenza del Tribunal Constitucional colombiano del novembre 2016 ha dichiarato “il fiume Atrato, il suo bacino e affluente, un’entità soggetto di diritti a protezione, conservazione, mantenimento e ripristino a carico dello Stato e delle comunità etniche”.

Nell’epoca della tecnologia e dell’intelligenza artificiale

Tutto ciò non deve tuttavia sorprendere più di tanto il giurista, il quale da sempre ha ravvisato soggetti di diritto in una gamma sorprendentemente ampia di ipotesi. Al di là della soggettivizzazione degli enti, delle istituzioni e della creazione di persone giuridiche, basterebbe infatti pensare ai bizzarri processi – penali ed ecclesiastici, ben diffusi in Europa fino al secolo XVIII inoltrato – contro insetti, animali, cose inanimate e cadaveri, per capire come le corti pre-moderne abbiano racchiuso l’umano e il non umano in una medesima comunità di giustizia.
La lezione storica, che ci insegna come la soggettività giuridica debba apprezzarsi quale concetto mobile rispondente nel tempo alle diverse necessità culturali delle nostre società, aiuta a capire gli odierni fenomeni di dilatazione della medesima. L’epoca in cui viviamo, dominata dai progressi infiniti della tecnologia, della scienza e dell’industria – nonché dallo sviluppo di nuove tecniche di rappresentanza e di tutela giuridica – prospetta infatti sfide senza precedenti al tradizionale novero della soggettività imperniato sull’uomo vivente. La possibilità, per esempio, di dar vita a ibridi tra persone e animali o la fusione tra organismi biologici e sistemi cibernetici fissano oggi le agende del dibattito etico e legislativo in molti stati. D’altro canto, l’intelligenza artificiale, dotata di complessi algoritmi cognitivi, diviene sempre più sofisticata e autonoma, sollevando, come si legge in una recente proposta della commissione giuridica del Parlamento europeo in materia di robotica, “la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti (…) o se deve essere creata una nuova categoria con caratteristiche specifiche proprie e implicazioni per quanto riguarda l’attribuzione di diritti e doveri”. A sua volta, in alcuni ordinamenti gli animali esseri senzienti acquistano uno statuto giuridico proprio e differenziato dal resto degli oggetti di proprietà. Analogamente l’umanità, ben radicata nel diritto positivo del XX secolo, è destinataria di una insolita e lucida proposta di dichiarazione internazionale del governo francese – Projet de Déclaration des droits de l’humanité – sorta al margine delle negoziazioni della COP 21 (la conferenza sul clima di Parigi).

La questione dei nuovi soggetti rappresenta quindi un interessante terreno di dibattito nell’arena politica e del diritto ed è chiaro come l’appartenenza a una comunità di attori giuridici, lungi dall’essere un attributo derivante dall’ordine biologico, si risolva in una questione tecnica, di diritto positivo, riflesso di scelte di carattere politico e morale di un determinato momento storico. Non esiste, insomma, alcuna necessità logico-giuridica che imponga di considerare il soggetto di diritto alla stregua di un individuo umano.

I diritti inalienabili della natura

Ma torniamo alla natura. Sotto il profilo del diritto positivo, la tendenza in analisi, proposta agli inizi degli anni settanta da un saggio del giurista americano Christopher D. Stone (Should Tress Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects) ebbe inizio in Nord America nel 2006. Quell’anno, la piccola comunità rurale Tamaqua Borough, in Pennsylvania, approvò un’ordinanza che riconosceva i diritti degli ecosistemi inquinati da discariche di rifiuti tossici nonché il diritto della comunità di agire per nome e conto degli stessi. Tre anni dopo, la cittadina di Shapleigh, nel Maine, votò un’ordinanza simile per proteggere le falde acquifere dalla multinazionale Nestlé. Da allora in poi analoghi provvedimenti hanno affermato negli Stati Uniti i diritti inalienabili della natura in diversi comuni. Nel 2008 poi l’Ecuador sancì per la prima volta a livello costituzionale i diritti della natura. La natura o Pacha Mama, recita l’art. 71 della Costituzione, “ha il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi”. Più di recente, simili provvedimenti sono stati introdotti in Bolivia e in alcuni stati del Messico, mentre sul piano internazionale, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 2009 ha adottato otto risoluzioni sul valore intrinseco della natura e l’approccio terra-centrico nel quadro dell’iniziativa Harmony with Nature, promuovendo, a tale scopo, i diritti della natura tramite la creazione di una rete di esperti stabilita nel 2015.

Esitanti o meno, la verità è che siamo di fronte a un fenomeno giuridico dalle connotazioni globali: la natura acquisisce lo status di soggetto di diritto e il giurista, ben abituato a rimanere nei limiti dello schema antropocentrico delle proprie categorie, è chiamato a riflettere sul valore simbolico e pratico che comporta l’inclusione della biodiversità nel novero della comunità degli attori nel diritto. Dal primo punto di vista risulta evidente che la proposta rinvia al motto di deumanizzare il diritto. Si transita cioè verso l’inclusione dell’insieme di esseri viventi nella sfera degli individui meritevoli di considerazione etica e giuridica. La questione implica un avvicinamento della riflessione giuridica al paradigma ecocentrico della deep ecology o, quanto meno, alla tecnica giuridica che rafforza la protezione dell’ambiente mediante la creazione di nuovi soggetti di diritto. Sul risvolto pratico, invece, è chiaro che questo riconoscimento permette alla natura di intraprendere azioni legali per difendere e ripristinare i propri diritti. In Nuova Zelanda e Colombia, il fiume sarà rappresentato da un membro della tribù o comunità e da uno del governo, in Bolivia e Ecuador, si consente l’actio popularis cosicché ogni cittadino potrà difendere i diritti della natura. In questa ottica, non è errato pensare che la tecnica della soggettivizzazione diventi tecnica di rappresentanza e che i diritti della natura si risolvano in una strategia volta a garantirne la tutela, ovvero ascolto a certe richieste etiche, attraverso la concessione di soggettività.

Assodato che il vivente, e non solo l’uomo, risulta posizionato al centro dell’attenzione giuridica, si deve sottolineare che i diritti della natura rappresentano una prospettiva più radicale del tradizionale approccio del diritto ambientale, in quanto riconoscono a essa un valore proprio indipendentemente dalle valutazioni soggettive. La natura si separa così dai presupposti antropocentrici che collegano la nozione di danno alla violazione dei diritti umani e viene protetta per ciò che è piuttosto che per ciò che produce a seguito dei suoi rapporti con gli uomini. Siamo di fronte a un’altra forma di fare giustizia: giustizia “ecologica”; giustizia che afferma la sopravvivenza delle specie e degli ecosistemi; giustizia imperniata sulla restaurazione degli ecosistemi e dei loro cicli; giustizia rivolta a riconoscere il valore non strumentale della biodiversità. Siamo, infine, di fronte a un approccio interculturale, che intreccia nozioni giuridiche occidentali (diritto, danno, tutela, rappresentanza) e cosmo-visioni locali (Pacha Mama, olismo, animismo, ecc.).
I diritti della natura aprono una preziosa occasione di dialogo interculturale, mettendo in contatto l’antropocentrismo (ineludibile) del diritto con l’ecocentrismo di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura-natura) debba dare luogo a una simbiosi nella quale imperi il solidarismo fra umanità e natura.

rodrigo.miguez@uniupo.it

R Míguez Núñez insegna diritto privato all’Università del Piemonte Orientale